LA CONTROPROPOSTA DI RIFORMA GIURISPRUDENZIALE
Anche a cura dell’Associazione Universitaria-culturale “Voce al merito”
TESTO UNICO DI RIFORMA UNIVERSITARIA E DI ACCESSO ALLE PROFESSIONI GIURIDICO-FORENSI
LA RIFORMA PER PUNTI
A. L’UNIVERSITA’:
1. No ai test di ingresso da effettuarsi prima dell’acceso all’A.A.
L’articolo 34 della nostra Costituzione afferma che ” i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piĂą alti degli studi”. Tale principio secondo cui all’alta formazione si accede per meritocrazia è oramai calpestato dai test d’ingresso alle facoltĂ a numero chiuso che, il piĂą delle volte, non hanno alcuna attinenza col campo di studi scelto. Tutto si può pensar di dire, tranne che sia la meritocrazia il perno della valutazione selettiva posta dai test. Inoltre, la creazione di lobby e di interessi economici per il superamento di questi, hanno portato questo sistema di valutazione alla deriva di sotterfugi vari al limite se non oltre il campo del consentito.
2. Un criterio maggiormente meritocratico e che, per questo, non in contrasto con l’art.34 Cost è quello di prevedere una soglia di sbarramento al secondo anno (per crediti e propedeuticitĂ ). Questo consentirebbe una valutazione delle capacitĂ ed attitudini dei soggetti direttamente sul campo e non con test che poco hanno a che fare con le discipline dei corsi.
3. Prevedere per i corsi annuali un numero di crediti prestabilito e, rispetto al totale, una parte di questi deve essere destinata ad attivitĂ di studio della giurisprudenza ed all’esame di casi giurisprudenziali, con l’obbiettivo di iniziare ad avvicinare lo studente ai risvolti pratici dello studio magistrale in giurisprudenza
4. Istituire per il quarto ed il quinto anno corsi di avviamento alle attività giuridico-forensi (Laboratori giuridici), dando maggiore praticità lavorativa al corso di studi. Lo si può fare inserendo tali attività contestualmente alle lezioni o inserendo gli appositi corsi tra le materie obbligatorie previste dal piano di studi (siano esse di contesto o non).
5. Accorpare le materie di 4° e 5° anno indicate dalla dicitura “II” in corsi annuali previsti nei primi quattro anni. Così facendo si evita l’ingessatura del quinto anno che, al contrario, potrĂ essere utilizzato per “specializzarsi” in un determinato settore giuridico.
6. Prevedere per i soli corsi annuali la suddivisione in “moduli” con relative prove in itinere anche e sopratutto per quanto attiene l’esperienza pratica svolta, di tipo scritto.
7. Istituire al quinto anno gli indirizzi di “specializzazione” con relative materie di indirizzo (es: privatistico, penalistico, pubblicistico, internazionale e dell’Unione Europea, impresa e diritto dell’economia pubblica e privata, teorico-metodologico, tributarista). Si andrebbero ad attivare solamente quei corsi che raggiungono un minimum di iscritti (come giĂ oggi avviene per le cosiddette “materie a scelta dello studente”).
8. Prevedere in relazione alla specializzazione conseguita dallo studente, un riconoscimento in termini di punteggio per i futuri concorsi, bandi pubblici e privati che avessero attinenza con il particolare titolo di studio conseguito, nonchĂ© per l’accesso alle scuole post-laurea e per le carriere giuridico-forensi. Attribuire, in sostanza, in modo proporzionale con l’attivitĂ svolta un valore simile ai master post-laurea, così da dare valore sostanziale alle scelte prese.
9. Dare la giusta importanza ad insegnamenti che devono necessariamente fare parte del bagaglio culturale e giuridico di un giurista coma lo studio della legislazione Antimafia nei due aspetti penalistico e civilistico
10. Informatizzare i corsi di studio in modalitĂ telematica per:
a. eliminare il problema del sovraffollamento delle lezioni
b. eliminare il problema dei disagi causati agli studenti “fuori sede” anche di tipo economico e migliorare, di conseguenza, la distribuzione dei locali, economizzare le spese di affitto (eliminando la spesa per i locali extra universitari) e l’organizzazione dei lavori per i docenti. Uno dei criteri da adottare per consentire l’accesso ai corsi telematici potrebbe essere quello del reddito minimo.
c. eliminare una delle ragioni che stanno alla base del numero chiuso
11. Dal terzo anno in poi (dopo aver risolte le propedeuticitĂ richieste), si dovrĂ attivare la pratica giuridica per ogni materia che abbia attinenza con un campo lavorativo. Questa potrĂ essere svolta (quantomeno inizialmente) presso studi, amministrazioni pubbliche e private, uffici universitari o convenzionati con la stessa e, successivamente, presso il Poligiuridico Universitario.
B. I COLLEGAMENTI COL MONDO DEL LAVORO:
12. Non il CNF ma le stesse UniversitĂ Pubbliche o private dovranno garantire il “carattere professionalizzante” dei propri insegnamenti (cosa per altro giĂ prevista, anche nel testo elaborato da CNF agli articoli 38 e 40 ma non attuata). Questo per rendere consequenziale l’insegnamento universitario col mondo del lavoro.
13. Creare un albo degli studi di avvocatura, notarili e via dicendo per la distribuzione automatica degli studenti laureatisi che ne facciano richiesta. Tale possibilitĂ sarĂ concessa a quegli studi che assicurino uno standard qualitativo (certificato) per la formazione dei praticanti. Per queste ragioni dovranno essere previsti degli sgravi fiscali per quegli studi che aderiranno con profitto.
Questo per evitare la difficile ed a volte inoperosa ricerca che il neolaureato è obbligato a compiere al conseguimento della laurea qualora volesse intraprendere la carriera forense.
14. Le scuole di formazione post-laurea per accedere alle professioni, richiedono la semplice iscrizione (non altri esborsi) Queste possono individuarsi per esempio nella scuola si avvocatura, magistratura, notariato, pubblica amministrazione, campo internazionalistico-europeo, tributario, teorico metodologico e dell’insegnamento. La gestione è a carico dell’UniversitĂ e, quantomeno inizialmente i corsi possono essere tenuti attraverso convenzioni stipulate dall’UniversitĂ presso studi (con incentivi e sgravi fiscali), uffici pubblici e privati, amministrazioni e via dicendo ed in seguito presso il Poligiuridico.
C.IL POLIGIURIDICO:
15. Il Poligiuridico è gestito dagli enti pubblici che lo amministrano. Gli insegnanti possono essere impiegati statali e quindi offrire servizi gratuiti ai cittadini (vedi il patrocinio gratuito); altrimenti prestano il proprio lavoro da liberi professionisti.
16. L’accesso alle scuole è libero salva la possibilitĂ di inserire un numero programmato in caso di mercato del lavoro saturo. In quest’ultimo caso sarĂ stabilito il numero programmato a seconda dell’offerta lavorativa richiesta. Il numero programmato inserito alla fine degli studi e non all’inizio assolve ad una funzione completamente diversa rispetto al numero chiuso ante immatricolazione all’UniversitĂ . il Numero di anni di alta formazione varia a secondo del campo scelto.
17. Si prevede l’eliminazione di qualsivoglia contributo di funzionamento della scuola di specializzazione a carico degli specializzandi.
Punti chiave:
- Ingresso non programmato
- Corsi telematici
- Sbarramento interno
- AttivitĂ pratica di avviamento al lavoro
- Scuole di alta formazione con numero programmato (studente pienamente formato)
- Il Poligiuridico
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