Scandali di corte

Ciò che sta accadendo in questi giorni, in merito alla cena offerta dal Giudice costituzionalista Mazzella, all’interno delle mura della propria casa, insieme con un altro Giudice della stessa Corte (Napolitano) in favore del Premier Berlusconi, del Ministro della Giustizia Alfano, del Presidente del Senato Schifani e del Senatore Vizzini, ha dell’aberrante.
Per ammissione dello stesso Giudice della Corte Costituzionale, confessione resa pubblica da una lettera (scritta di suo pugno) ed indirizzata al Presidente del Consiglio (questo l’incipit di un capoverso “Caro Presidente, caro Silvio…â€), oggi ci troviamo dinnanzi ad uno sfregio delle più elementari norme giuridiche in merito all’imparzialità e terzietà del Giudice.
E’ bene specificare che stiamo parlando del più alto organo Costituzionale, competente a risolvere le più delicate questioni attinenti la nostra Carta Costituzionale.
Tal Giudice Mazzella ed il suo collega Napolitano si troveranno fra tre mesi (ad Ottobre) ad esprimersi, insieme con gli altri Giudici Costituzionali, in merito al temuto “Lodo Alfanoâ€.
Per dovere di cronaca, ricordo che trattasi dell’immunità  assoluta, da qualunque tipo di processo e reato, delle quattro più alte cariche dello Stato.
In realtà , come tutti sanno, a beneficiarne è il solo Premier, Silvio Berlusconi.
Questo è, dunque, il quadro che ci troviamo davanti. Due Giudici della Corte Costituzionale a cena con il firmatario della legge sull’immunità  (il Guardasigilli Alfano che da il nome alla legge), chi ne sta beneficiando (Papi), ed un paio di altri commensali.
Possiamo, pertanto, addentrarci nel tema attraverso due chiavi di lettura: La prima, suggerita da Aldo Schiavello, Giornalista di “Repubblicaâ€, lascia in secondo piano le norme giuridiche di riferimento e ragiona, piuttosto, sull’opportunità o meno di tal misfatto.
La seconda, quella da me prediletta e che mi propongo di seguire è, invece, quella di partire e rimanere sul piano giuridico-normativo. Questo per una ragione semplice. Non rispettare le regole (le Norme), in uno stato di diritto democratico incentrato quasi esclusivamente su queste, equivale a trasgredirle ed in caso di trasgressione l’ordinamento prevede adeguati rimedi e sanzioni.
Partiamo da un dato inattaccabile. Mazzella è un Giudice. Purtroppo per lui non uno qualunque. E’, come già detto, un componente del più importante organo di garanzia della nostra Carta Costituzionale. Ricordiamo, per i non addetti ai lavori, che la nostra Carta del 1948 è una Costituzione “rigidaâ€, nel senso che per eventuali modifiche, abrogazioni od integrazioni, sono previste delle procedure più complesse (più, come si dice nel gergo, aggravate) rispetto ai normali iter procedurali di formazione legislativa.
Ecco che la scelta dei nostri Padri Costituenti di dotare la nostra Nazione di una Giustizia Costituzionale trova la sua giustificazione.
Tale sistema è, appunto, la principale garanzia della “rigidità †della nostra Costituzione. Vediamo ora cosa il nostro ordinamento prevede per i Giudici.
L’articolo 111, secondo Comma, Cost. Recita: “Ogni processo si svolge(…)davanti a giudice terzo e imparziale(…)
L’articolo 134 della Costituzione recita al primo comma: “La Corte costituzionale giudica:â€
Grazie a questa che per alcuni potrebbe essere un’ovvietà , noi possiamo affermare che il Giudice della Corte Costituzionale giudica al pari degli altri giudici.
Infatti, così come nei processi ordinari (penale e civile) vi sono le parti che si fronteggiano, così anche nel “processo costituzionaleâ€Â (concedetemi l’espressione) vi sono le parti (diverse dalle prime) che si contendono la ragione.
Questa, attenzione, non è un’ovvietà  in quanto, nell’ottica comune, si tende a spersonificare le vicende proprie della Corte, pensando che il suo giudizio è riferibile a dogmi ed alti principi costituzionali. Altrimenti nella migliore delle ipotesi si pensa che destinatari delle decisioni siano enti pubblici (Stato e Regioni in testa v. art. 134, sec. Comma). Tutto questo è vero, non c’è dubbio, ma estendere tali considerazioni al caso in esame risulterebbe un grave errore di valutazione.
Mi spiego. In riferimento al famigerato “Lodoâ€, le parti in causa non sono astratte o non tangibili; al contrario hanno un nome, un cognome, un codice fiscale ed anche una fedina penale. Pertanto decidere la legittimità di costituzionalità di tale legge richiede, quantomeno, le stesse garanzie di imparzialità e terzietà riservate ad un Giudice Penale. Ne vale, al pari di un comune processo di altra specie, la legittimità dell’azione penale nei riguardi di un cittadino come altri.
Proseguendo. Poiché l’immunità  ricadrebbe anche per eventuali processi penali da far sorgere (se già  non lo fossero) a carico dei beneficiari della legge, è utile andare a visionare il Codice di Procedura Penale per vedere cosa suggerisce in merito.
L’articolo 36 dello stesso, nel titolo primo, dedicato per l’appunto al giudice, recita:
“Il giudice ha l`obbligo di astenersi:â€
vediamo in quali occasioni, leggendo le lettere c ed h dello stesso articolo:
c) “se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull`oggetto del procedimento fuori dell`esercizio delle funzioni giudiziarie.â€
h) “se esistono altre gravi ragioni di convenienza. “
Il primo caso è facilmente attaccabile in quanto si fa riferimento al merito della vicenda. Per chi, come me, crede ancora nelle istituzioni e sull’alta etica di chi ha l’ònere e l’onòre di far parte di un organo così tanto importante, tale fatto risulta essere un pugno allo stomaco, una caduta di stile e di comportamento senza dubbio deprecabile. Senza considerare che nessuno mai verrà a dirci (salvo registrazioni audio) se i consigli di cui alla lett. c siano o meno stati dati.
Non attaccabile, tutt’altro, risulta essere il secondo disposto. Le “gravi ragioni di convenienzaâ€. Durante le lezioni di Diritto Processual Penalistico, ci viene spiegato essere il caso, per esempio, dell’amante. Qualora, vale a dire, il giudice si trovasse a giudicare dinnanzi, in processo, la sua amante. Questo, che viene solitamente usato per riattivare i neuroni degli studenti che eventualmente si siano addormentati durante le ore di lezione, è chiaramente un esempio esasperato per meglio rendere l’idea e che, comunque, per il giudice, fa sorgere un obbligo all’astensione nel processo. Noi tutti sappiamo (salvo novità ) che il Premier tutto può essere tranne che in una sorta di relazione d’amore con il Giudice Mazzella (per scrupolo di coscienza vedi le ultime inchieste di Bari).
Per queste ragioni, un rapporto di amicizia così intenso e sincero (l’espressione Caro Silvio, Caro Presidente ritorna più volte); Così come il fatto che si tratti di un rapporto d’amicizia di vecchia data viene anch’esso dalla stessa lettera: Ho sempre intrattenuto con te rapporti di grande civiltà e di reciproca e rispettosa stima. (..) Caro Silvio, a parte il fatto che non era quella la prima volta che venivi a casa mia e che non sarà certo l’ultima (..), hanno come logica conseguenza quella d’aver minato irrimediabilmente la credibilità , quantomeno, dei due “giudici-commensaliâ€. Ad Ottobre, come è stato già detto, dovranno, infatti, sindacare la legittimità costituzionale del Lodo Alfano dove è parte in causa lo stesso Presidente del Consiglio. Chiudo col porvi una legittima domanda, come potrà , Mazzella, giudicare in modo terzo ed imparziale se la sua decisione potrà minare in modo grave il proseguo della legislazione (e chi lo sa della vita sociale) del suo caro amico Silvio?
Questo, non vuole essere, né una lezione di diritto (non ne avrei le capacità ), né una completa disamina sul nostro ordinamento ma, quantomeno, una riflessione fatta ad alta voce (nel senso di messa per iscritto) di chi, studiando legge, crede in quello che studia e, di conseguenza nelle leggi.




















